Il Mondo della PELLICCIA
Allora cari followers,
qui affrontiamo anche temi di grande attualità, il cui
dibattito resterà
eternamente aperto fino a quando o la comunità scientifica, o quella ambientale o l'apparato regolamentale non fornirà una risposta.
L'argomento di oggi, dunque, è la
PELLICCIA!
PELLICCIA SI O NO?
TUTELA DEGLI ANIMALI!?
RICHIESTA DEL MERCATO?
COSA NE PENSA IL CONSUMATORE?
COME RISPONDE A TUTTO QUESTO MONDO DELLA MODA?
Quando noi pensiamo ad una pelliccia, non negatelo, cosa ci viene in mente?
Questo!
IL VISONE ANNEGATO
IN UN BAGNO DI SANGUE IN MEZZO ALLE CARCASSE DI UN CENTINAIO DI ALTRI SUOI SIMILI!
(Per chi non lo sapesse, il visone è un simil-topo, un furetto..
Non so perchè io me lo immaginavo come un grizzly..)
Comunque, come link mentale ci ci vengono in mente anche le lotte animaliste.
Allora, per quanto riguarda i
VISONI:
In Italia gli allevatori di visoni, organizzati in una associazione, hanno deciso di seguire la seguente regolamentazione:
in cui si tutelano 5 libertà:
1) libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione;
2) libertà dai disagi ambientali;
3) libertà dalle malattie e dalle ferite;
4) libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
5) libertà dalla paura e dallo stress.
Queste basic rules sono basate sulle leggi vigenti: il "
D.Lgs. 146/2001 “Attuazione della direttiva
98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti”, modificato dalla L.17/2007,
di conversione del
D.L. 300/2006."
1)
....PERCIO' ANALIZZIAMO IL
DECRETO LEGISLATIVO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'ALLEVAMENTO
D.Lgs. 146/2001
ART.1 COMMA 2.
a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato
o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli,
pellicce o per altri scopi agricoli;
= NON IMPORTA IL MOTIVO PER CUI L'ANIMALE E' ALLEVATO, NON ESISTONO MOTIVI CHE GIUSTIFICANO UNO O PIUTTOSTO UN ALTRO TRATTAMENTO.
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o
giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli
animali;
(...)
ART.2
Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali
1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il
benessere dei propri
animali e affinche' non vengano loro
provocati dolore, sofferenze o
lesioni inutili;
(...)
ART 3
Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia
1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di
macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in
conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al
punto 22
dell'allegato.
(ANALIZZEREMO IN SEGUITO)
ART. 7
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode
ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, sono puniti con la
sanzione pecuniaria amministrativa da lire
tre milioni a lire diciotto milioni.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e'
disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre
mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il BENESSERE degli animali.
ALLEGATO:
Mutilazioni e altre pratiche
19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i
volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati.
La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle
tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei
primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al
minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le
pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni
siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da
personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli
animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso
dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di
volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate
sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.
PUNTO 22.
L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di
macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto
delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a
centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi
alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli
allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri
quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme
sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.
A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e
principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve
avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti,
capaci di soddisfare il
BENESSERE degli animali.
Tali recinti devono
contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano
arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale
presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle
dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto
stesso. I visoni devono altresi' disporre di un contenitore per l'acqua
di dimensioni di m 2 per m 2 con profondita' di almeno cm 50 al fine di
consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.
RIASSUMIAMO
PAROLE CHIAVE:
- BENESSERE DELL'ANIMALE
- TUTELA DELLO STATO FISICO E COMPORTAMENTALE SPECIFICO DELLA SPECIE DI APPARTENENZA DELL'ANIMALE
- RESPONDABILITA' DEL PROPRIETARIO E DETENTORE , SULLO STATO DI SALUTE TOTALE DELL'ANIMALE
- CONTROLLI E SANZIONI CHE GARANTISCANO IL RISPETTO DELLA NORMA
Quello che mi sento di specificare è questo:
LA REGOLAMENTAZIONE ESISTE. GLI ARTICOLI SEMBRANO DESCRIVERE NEL DETTAGLIO I LIMITI ENTRO LA QUALE E' POSSIBILE ESERCITARE L'ALLEVAMENTO ANIMALE. CI SONO SANZIONI SALATE PER CHI COMMETTE DEGLI ILLECITI.
Allora...PERCHE' ESISTONO TANTI
SCANDALI SU QUESTO TEMA?
Io mi domando....
LO STATO CONTROLLA VERAMENTE??
LO STATO ESERCITA
IL SUO DIRITTO-DOVERE DI VERIFICARE
IL RISPETTO DELLA LEGGE????
(al di la dell'essere favorevoli o meno all'utilizzo della pelliccia, la legislazione ha il potere di stabilire i limiti entro i quali un'attività può svolgere o meno il suo esercizio, e va rispettata in modo indiscriminato)
- ULTERIORE TUTELA PER GLI ANIMALI:
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora-selvatiche-minacciate-di-estinzione-cites
LA CONVENZIONE DI WASHINGTON
In questa convenzione firmata anche dall'Italia nel
1973, definisce le
specie animali ( e non, perchè riguarda anche la
flora)
protette da un progetto di salvaguardi e di cui perciò non si può per esempio, sfruttarne la pelliccia.
RIASSUMIAMO:
c'e' un atto giuridico sovranazionale di protezione delle specie protette!
2) I gusti dei clienti:
la demolizione del pellicciotto e
"la pelliccia non pelliccia"
Dolce e Gabbana a/i 2014-15
Il cliente finale è stufo della pellicciona...
3) ETICHETTATURA:
La presenza di pelliccia dovrà essere indicata esplicitamente.
Nel
2011 nel Parlamento EU, si è espressa l'esigenza di rendere chiara in
etichettatura la composizione di parti "
non tessili" come le
pellicce o le
fake fur, "pellicce ecologiche".
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20110510IPR19126/Etichettature-nuove-regole-per-pellicce-e-pellame-a-tutela-dei-consumatori
COSA TROVERETE IN ETICHETTA?
I termini: PELLE, CUOIO E PELLICCIA SECONDO LA LEGGE 8/2013
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/30/13G00029/sg
4) Il capo in pelliccia come
"recupero di RIFIUTO"
Le
pellicce, come tutti sanno, vengono dagli
animali.... Grazie tante, questo si sapeva..
..E se questi animali fossero uccisi per
motivi diversi da quello primario di utilizzarne la pelliccia?
L'
uomo si nutre di animali, vegani e vegetariani a parte, quindi muorirebbero lo stesso questi animali..giusto?
Ecco il compromesso che metterebbe
fine al conflitto tra animalisti e pellicciai!
Che cos'è un rifiuto?
http://www.sintai.sinanet.apat.it/normativa/152_2006.pdf
Il Testo Unico, Bibbia in materia di gestione ambientale, definisce un rifiuto così:
Art. 183
Definizioni
[1] Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
--------> GLI ANIMALI DA MACELLO (VACCHE, CAVALLI, CONIGLI, CAPRE, ...) VERREBBERO UCCISI PER LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE E LE PELLI E PELLICCE (ELEMENTI DI CUI IL PRODUTTORE SI DISFEREBBE, IN QUANTO NON INTERESSATO AL MATERIALE NON ATTINENTE ALLA PROPRIA ATTIVITA') VERREBBE RECUPERATE DAL SETTORE DELLA MODA!
Art. 181
Recupero dei rifiuti
[1] Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche
amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso:
a)
il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b)
le altre forme di recupero per otte
nere materia prima secondaria dai rifiuti;
c)
l’adozione di misure economiche e la previsione
di condizioni di appalto che prescrivano l’impiego
dei materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato di tali materiali;
d)
l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
5) APPELLO ALLA RICERCA SCIENTIFICA!
La mia attenzione, va a questo punto, alla COMUNITA' SCIENTIFICA! Poichè l'ultimo punto focale che rimane da affrontare è quello dell'IMPATTO AMBIENTALE DELLA CONCIA!!!
Non ho competenze per sviscerare questo punto finale, ma vorrei riflettere su un focus point:
le PELLCCE ECOLOGICHE NON SONO POI COSI' ECOLOGICHE!!
Analizziamo:
1. costituzione: poli- = PLASTICA! = NO AFFINITA' CON IL CORPO UMANO (non respira la pelle, maggiore capacità di irritazione, allergie, ..) + NON ALTA SANIFICAZIONE DEL CAPO
2. SI ROVINA PIU' FACILMENTE= DOPO POCO TEMPO NON PIACE = CASSONE GIALLO DEL RECUPERO ABITI o CASSONETTO DELL'IMMONDIZIA (per coloro che buttano tutto nel secco senza capire le peculiarità della diferenziata!!)
3. MENO SENSIBILITA' E SENSO DI COLPA! -->capo low cost o con prezzo "normale" = non si capisce che comunque la plastica ha un ciclo di smaltimento lungo= più superficialità nei confronti della percezione del capo = CONSUMISMO NO LIMITS
CONCLUSIONE:
Ad ognuno la propria opinione, questa e' la mia e non invito nessuno ad esserne d'accordo o meno, proprio perchè è PERSONALE,
non c'è un giusto o sbagliato.